CRCS

Statuto

  • ART.1 Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli artt.36 e seguenti del Codice Civile, delle leggi 460 del 18.11.1997 e 383 del 07.12.2000, è costituito tra i dipendenti del Teatro Regio di Torino un Circolo Ricreativo Culturale Sportivo, con sede sociale in piazza Castello 215, Torino.
  • ART.2 L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale :
    a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
    b) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
    c) promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci,
    Per raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:
    a) svolgere attività culturali, sportive e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi;
    b) svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale complementari agli scopi primari dell’Associazione ivi compresi spacci interni a beneficio dei propri associati.
    c) Nell’individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci
    d) Il Circolo non prosegue alcuna finalità di lucro ed uniforma il proprio Statuto alle norme previste dal D.Lgs. 460 del 1997 e la legge n. 383 del 27/12/200.
    e) Potrà aderire ad associazioni di secondo livello di cui condivide gli scopi sociali.
  • ART.3 Possono essere soci del circolo tutti coloro che ne condividano gli scopi sociali.
    I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale, resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall’evento, Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.
    Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità del l’Associazione.
  • ART.4 Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.
    In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.
    L’appartenenza al Circolo implica per i Soci l’accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.
    Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:
    a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal Circolo;
    b) partecipare alle manifestazioni promosse dal Circolo e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati..
    È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui il circolo aderisce e che, abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il Circolo del Teatro Regio

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età hanno diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

  • ART.5 Al momento della sua ammissione, il Socio riceverà la tessera sociale del Circolo, documento atto a qualificarlo come tale.

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.

  • ART.6 I Soci hanno diritto di frequentare i locali del Circolo ed a partecipare a tutte le manifestazioni da esso indette.
  • ART.7 I Soci sono esclusi o radiati per i seguenti motivi:
  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali
  2. quando si rendano morosi delle quote sociali senza giustificato motivo
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo
  4. quando tengano riprovevole condotta.
  5. L’espulsione e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
  6. I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, dopo almeno sei mesi dalla avvenuta radiazione.
  7. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci.
  8. I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima Assemblea ordinaria.

 

PATRIMONIO SOCIALE

  • ART.8 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
    1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo
    2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi
    3. dal fondo di riserva.
    4. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale
  • ART.9 Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
    1. In nessun caso, i proventi delle attività possono essere divisi fra i soci sia in forma diretta che indiretta.
    2. In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

     

    BILANCIO

  • ART.10 Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo.
  • ART.11 Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
    Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.
  •  

    ORGANI

  • ART.12 Gli organi del Circolo sono:
    1. l’Assemblea Generale dei Soci
    2. La Presidenza
    3. il Consiglio Direttivo
    4. il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

     

    L’ASSEMBLEA

  • ART.13 Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
  • L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità staccate, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
  • ART.14 L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo.
  • Essa:

    1. fissa il numero dei membri del Consiglio Direttivo in base all’art.20 dello Statuto
    2. elegge la Commissione Elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni
    3. approva il bilancio
    4. procede alla nomina delle cariche sociali
    5. approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 2 dell’art.11 dello Statuto
    6. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
  • ART.15 L’Assemblea straordinaria è convocata: tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei Soci. L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
  • ART.16 In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.
    In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’Ordine del Giorno.
    La seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.
  • ART.17 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei Soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
  • ART.18 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
  • Per le elezioni delle cariche sociali, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i Soci.
  • ART.19 L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’assemblea stessa. Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell’assemblea.
  •  

    CONSIGLIO DIRETTIVO

  • ART.20 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Consiglieri eletti fra i Soci.
    Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
  • ART.21 Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, il Cassiere e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, etc.)
  • Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono la Presidenza; è riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri, fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le solo spese inerenti l’espletamento dell’incarico.
  • ART.22 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri.
    In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
    Gli eletti dall’Assemblea, dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono automaticamente dal mandato ricevuto.
  • ART.23 Il Consiglio Direttivo deve:
    1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto
    2. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea
    3. redigere i bilanci
    4. compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea
    5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attivita’ sociale
    6. formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
    7. deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei Soci.

    Nell’esercizio delle sue funzioni, il Comitato Direttivo può avvalersi di responsabilità di Commissioni di Lavoro da esso nominate.
    Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

  • ART.24 Il Presidente, congiuntamente ad un componente l’Ufficio di Presidenza, ha la rappresentanza e la firma sociale.
    In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di Lui mansioni spettano ad un componente l’Ufficio di Presidenza.
  •  

    COLLEGIO SINDACALE

  • ART.25 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea.
    Se il Consiglio di Amministrazione del Teatro Regio deliberasse contribuzioni per il Circolo, lo stesso ha diritto alla rappresentanza di un membro nel Collegio Sindacale.
    I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili.
    Nelle elezioni di Consiglio, essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.
  •  

    SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

  • ART.26 Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
  • ART.27 In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit.
  •  

    DISPOSIZIONE FINALE

  • ART.28 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

SEGUI CRCS

Siete interessati alle attività organizzate dal CRCS e volete parteciparvi? Segui i nostri canali e partecipa con le tue immagini alle manifestazioni che pongono il Teatro Regio al centro della vita culturale e artistica di Torino e del Piemonte.